L'articolo 27 della Costituzione recita:
La responsabilità penale è personale.
L’imputato
non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le
pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e
devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non
è ammessa la pena di morte.
Ritengo che questo articolo possa rappresentare la giusta chiave di lettura per avvicinarsi alla dimensione carceraria, in quanto ci fa comprendere che il nostro ordinamento intende fare dell'esperinza detentiva, un'occasione di recupero del minore deviante, un'occasione di rieducazione.
La detenzione è comunque da intendersi l'estrema ratio, l'ultima spiaggia...
Nel prossimo post vi presenterò una misura alternativa al carcere...
a domani! Paola
ciao Paola,parli di alternativa al carcere,cosa intendi:si può scegliere?
RispondiEliminaCiao Paola,parli di alternativa al carcere,cosa intendi:si può scegliere?ciao
RispondiEliminaCara Jenny, ti ringrazio per avermi posto questa domanda. Dobbiamo sempre avere chiaro che stiamo parlando di Processo penale minorile, il cui esito più amaro, per il reo, è l'ingresso nel mondo penitenziario. Le sanzioni che vengono applicate, piuttosto che le opportunità che vengono offerte al minore (p.e. collocamento in comunità educativa) non vengono prese dal minore naturalmente, e nemmeno dal suo difensore legale.
RispondiEliminaDopo la convalida dell'arresto , il Giudice può decide quale misura cautelare applicare anche sulla base di alcuni criteri: pericolo di fuga, di reiterazione del reato, gravità del crimine commesso.